REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER GLI ANIMALI ALLEVATI
(Art. 18 bis del DPR 600/73)
I soggetti che svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali se l’allevamento avviene con terreno insufficiente e vogliono determinare il reddito eccedente per via forfetaria.
Prima dell’utilizzazione il registro deve essere vidimato da un notaio o presso l’Ufficio del Registro.
Gli animali debbono essere distinti per specie e per ciclo di allevamento. Nel registro vanno indicati gli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d’imposta. Il registro giustifica il sistema di accertamento basato sul reddito agrario; l’omissione espone l’imprenditore agricolo alla determinazione induttiva del reddito da parte della Amministrazione finanziaria.
Gli apicoltori si renderanno conto di avere un numero di arnie superiore a quello potenziale solamente al momento della dichiarazione dei redditi e di conseguenza dovranno ricostruire tale registro.
La ricostruzione può essere fatta per dati riassuntivi senza la suddivisione per cicli degli animali.