L’attività dell’apicoltore è sancita nella legge n. 313 del 24 dicembre 2004 all’art. 2 che definisce l’apicoltura a tutti gli effetti attività agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno, richiamando anche l’articolo 2135 del Codice Civile.
Detta legge, all’articolo 3, precisa che è apicoltore chiunque detiene e conduce apiari ed è apicoltore professionista chiunque esercita l’attività apistica a titolo principale.
L’apicoltore, per il riconoscimento ai fini previdenziali, deve dimostrare di non avere meno di 105 alveari e che tale attività deve essere esercitata in maniera prevalente.
L’apicoltore che svolge l’attività di lavoro dipendente non può svolgere l’attività di imprenditore agricolo salvo che non svolga un lavoro dipendente privato, determinato e che non prevalga sull’attività agricola.
Il pensionato può svolgere l’attività di apicoltore senza particolari limitazioni in quanto i trattamenti pensionistici sono esclusi dal reddito derivante da altri lavori.