Come è noto la normativa a cui fare riferimento per l’etichettatura del miele è recentemente stata aggiornata dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele”.
A tale norma occorre attualmente fare riferimento per le nuove etichette da apporre sulle confezioni (l’unica eccezione riguarda il prodotto etichettato prima dell’1 agosto 2004, che può essere commercializzato fino ad esaurimento).La nuova norma, oltre a ribadire le indicazioni obbligatorie finora in uso (denominazione di vendita, quantità netta, nome e indirizzo del produttore, numero di lotto) introduce tre nuovi obblighi:1. l’indicazione del termine preferenziale di consumo;2. l’indicazione del Paese di origine3. la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento laddove questo sia differente dal nominativo posto in etichetta.
Di fatto, dato che nella maggioranza dei casi i produttori già indicavano l’origine italiana del prodotto – ad esempio mediante il sigillo “miele italiano” – e nome e sede del produttore, la nuova norma permette di utilizzare ancora le vecchie etichette a patto di aggiungere l’indicazione del termine preferenziale di consumo (magari mediante un semplice timbro).
Riguardo ai limiti di composizione, la nuova norma sostituisce alcuni parametri (ad esempio parla di conducibilità elettrica al posto delle ceneri). Tali cambiamenti sono stati determinati più che altro dalla necessità di adeguarsi all’evoluzione delle tecniche analitiche o dalla necessità di tenere conto che alcuni mieli (si pensi al vecchio problema del contenuto di ceneri nel monoflora di castagno) non rientravano nei limiti della vecchia legge. Tra le novità meritevoli di attenzione è comunque da segnalare la diminuzione dal 21% al 20% dell’umidità massima e la mancata menzione del miele di corbezzolo a cui veniva nella vecchia legge riconosciuta una deroga al contenuto di acqua.
Vediamo ora di seguito, punto per punto, gli adempimenti da seguire:
SULL’ETICHETTA DEVE OBBLIGATORIAMENTE COMPARIRE….
– la denominazione
– il peso netto
– il nome o la ragione sociale o del produttore, o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea
– la sede (località ove è ubicata l’azienda o lo stabilimento)
– il numero di lotto
– il Paese di origine del prodotto
– il termine preferibile di consumo
VEDIAMO ORA UNO PER UNO COME DEVONO ESSERE RIPORTATI QUESTI DATI:
DENOMINAZIONE:
La denominazione corretta è quella di “MIELE”.
ad essa possono essere aggiunte specificazioni riguardanti l’origine botanica e l’origine geografica (naturalmente se corrispondono al vero) e nel caso criteri di qualità specifici (Dop, Igp).
Vanno evitate altre denominazioni espressamente non previste dalla legislazione vigente (es. puro, purissimo, vergine integrale, ecc.)
esempi corretti: “miele” “miele millefiori” “miele di nettare” “miele di melata” “miele di fiori” “miele di fiori di montagna” “miele di castagno” “Miele di castagno della Toscana”
esempi errati: “miele puro di api” “miele naturale” “miele purissimo integrale” “miele vergine integrale”
(attenzione: la normativa in vigore prevede altre denominazioni quali, miele in favo, miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele, miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo, miele scolato, miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata, miele torchiato, miele filtrato, miele per uso industriale. La dizione “miele millefiori” in un primo tempo giudicata non ammissibile è invece pienamente utilizzabile dagli apicoltori come chiarito con la circolare n. 1 dell’8 marzo 2005, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulla “Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 concernente produzione e commercializzazione del miele”).
IL PESO NETTO:
Attualmente non è prescritto che le confezioni di miele debbano rispettare determinate gamme di peso. La tolleranza di errore nel peso ammessa è del 3% per confezioni fino a 250 g, del 2% fino a 1000 g, dell’1% da 1000 a 5000 g.
Nell’etichetta va indicato il peso netto, indicato con il simbolo “g” senza alcuna punteggiatura (si può usare anche Kg) che segue il peso.
esempi corretti: “500 g” “1 Kg”
esempi errati: “g 500” “grammi 500” “500 g circa”
SEDE, NOME O RAGIONE SOCIALE:
Nelle etichette deve essere sempre indicato il nome del produttore (o la regione sociale o il marchio) e la sede del produttore o del confezionatore. Nel caso il miele sia stato estratto e confezionato in un luogo diverso da quello del produttore indicato in etichetta, occorre indicare la sede del laboratorio di confezionamento (lavorazione conto terzi).
esempi corretti:
“Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)”
“prodotto e confezionato da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)”
“prodotto da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM) e confezionato da Andrea Bianchi, via delle Camelie 2, Genzano (RM)”
esempi errati:
“prodotto e confezionato da Mario Rossi”
“prodotto e confezionato da Mario Rossi, per sé e per gli amici”
“apicoltura Mario Rossi, zona dei Castelli Romani”
IL NUMERO DI LOTTO
Va indicato sempre. L’unico caso in cui non è obbligatorio è quando nell’indicazione del “termine minimo di conservazione” viene messa una data espressa con giorno/mese/ anno.
Lo si esprime indicandolo con la lettera “L”, seguita da numeri o lettere o numeri+lettere.
esempi corretti: “L 120/02” “L aca 120” “L 222 500 g” “da consumarsi preferibilmente entro il 31./12/04”
esempi errati: “numero di lotto 1333” “(L) 120/02”
IL PAESE DI ORIGINE DEL PRODOTTO
E’ obbligatorio menzionare il paese di origine del prodotto (nel nostro caso “Miele Italiano”). Dato che i prodotti alimentari preconfezionati debbono essere presentati in modo tale che una qualsiasi modificazione del contenuto non possa essere realizzata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio o la confezione, ciò può essere agevolmente attuato mediante l’uso di un sigillo (come quello previsto dalla FAI) che unisca la capsula col vasetto e indichi l’origine italiana del prodotto.
Laddove questo non viene usato è meglio seguire alla lettera il dettato della norma, scrivendo “Paese di origine: Italia”.
nota:
Occorre tenere presente che il miele di produzione non italiana originario di più Paesi, può essere commercializzato utilizzando tre possibili dizioni:
1) miscela di mieli originari della CE
2) miscela di mieli non originari della CE
3) miscela di mieli originari e non originari della CE
DURABILITA’
La nuova legge sul miele introduce obbligatoriamente l’indicazione sulla durabilità. Questa va indicata a discrezione del confezionatore. In pratica si ritiene valido per il miele un termine di 18 mesi. Alcuni però ritengono corretta una durabilità di due anni. In questo caso – trattandosi di un prodotto conservabile per più di diciotto mesi – la data può essere indicata con il solo anno.
E’ da notare che tale dato fa riferimento al “termine minimo di conservazione” (TMC) e non alla “scadenza”, che per il miele non esiste.
Va indicata nel seguente modo:
– se la data comprende anche il giorno si scrive “da consumarsi preferibilmente entro…”
– negli altri casi si scrive “da consumarsi preferibilmente entro la fine…”
– va comunque notato che nel caso venga attribuita un TMC inferiore ai 18 mesi, occorre indicare mese/anno
– nel caso venga indicata come TMC una data composta da giorno/mese/anno, questa può sostituire il numero di lotto.
esempi corretti:
“da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2003”
“da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2002”
“da consumarsi preferibilmente entro il 31/08/2003”
esempi errati:
“da consumarsi entro il 2003”
” da consumarsi preferibilmente entro il 2003″
nota: Si ricorda che il termine preferenziale di consumo è la data fino alla quale il responsabile della commercializzazione del prodotto ritiene che questo conservi le sue proprietà specifiche, restando entro i limiti di composizione stabiliti dalla norma. Per il miele tale termine non è definito e va deciso sotto la responsabilità di chi lo mette in commercio.
ALTRE INDICAZIONI FACOLTATIVE O DI CUI TENERE CONTO:
– modalità di conservazione
– il periodo di produzione
– l’etichettatura nutrizionale
– l’organizzazione dei dati
– la dimensione dei caratteri
– gli adempimenti ambientali
LE MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Non sono obbligatorie. Per il miele va comunque benissimo la scritta “per mantenere questo prodotto più a lungo inalterato conservare il vasetto in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce”
IL PERIODO DI PRODUZIONE
Non obbligatorio, ma è sempre un utile dato informativo per il consumatore (Ad es, scrivendo miele raccolto nella primavera del 2004)
L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Non obbligatoria, è disciplinata da un apposito decreto (D.Leg. n. 77/93). I valori da dichiarare in etichetta sono valori medi, generalmente ricavati dai dati ottenibili dalla vasta bibliografia esistente sul miele (anche se è ovviamente possibile mettere dati ricavati dall’analisi effettuata sull’alimento). Un esempio di etichetta nutrizionale per 100 g di miele, può essere la seguente:
– valore energetico 320 Kcal – 1360 KJ
– proteine 0 g
– carboidrati 80 g
– grassi 0 g
L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI
Tutti i dati obbligatori (denominazione, lotto, peso) devono comparire nello stesso campo visivo.
LA DIMENSIONE DEI CARATTERI
E’ consigliabile che le misure minime siano le seguenti:
– confezioni fino a 50 g: altezza minima 2 mm
– confezioni tra 50 e 200g: altezza minima 3 m- confezioni tra 200 e 1000g: altezza minima 4 mm
– confezioni superiori a 1000g: altezza minima 6 mm
GLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI
Per il miele non sono previsti. Comunque nulla vieta che il suggerimento ambientale “non disperdere il vetro nell’ambiente” o il logo corrispondente, venga messo in etichetta.
esempio di etichetta
Paese di produzione:Italia L 0104
MIELE DI CASTAGNO
DEI CASTELLI ROMANI
1000 g
prodotto e confezionato da
Mario Rossi, via delle Facelie 103, 00034 Genzano (RM)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce
Da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2007
(sottolineate le diciture non obbligatorie)
Allegato 1: Le norme più importanti che regolamentano il settore
Legge 24 dicembre 2004, n.313 – Disciplina dell’apicoltura
Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179 – Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 259 – Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
Legge 30 aprile 1962, n. 283 – Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 – Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari
Lazio – LEGGE REGIONALE 21 novembre 1988, n.75 – Norme per l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale
Lazio: Delibera della giunta regionale 10 ottobre 2003 n. 999 – Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per i laboratori di smielatura e di confezionamento dei piccoli produttori.