Il reddito agrario esprime la potenzialità reddituale dei singoli terreni su cui si esercitano attività agricole.
REDDITO AGRARIO( Art. 29,30,31 e 78 del D.P.R. n° 917 del 22/12/1986 T.U.I.R)
Reddito Agrario art. 29 Il reddito agrario esprime la potenzialità reddituale dei singoli terreni su cui si esercitano attività agricole. Sono considerate attività agricole:
- la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
- l’allevamento di animali ( apicoltura ) alimentati con almeno il 25% di mangimi prodotti dal terreno dell’azienda stessa e la produzione di vegetali con l’ausilio di strutture fisse o mobili, anche se provvisorie, se la superficie necessaria alla produzione non eccede il doppio della superficie del terreno stesso;
- la manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno.
I prodotti manipolati, trasformati e venduti per almeno la metà debbono essere ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso. Non sono considerati produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, i terreni affittati per usi non agricoli e quelli produttivi di reddito di impresa ( società per azioni e in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative e società di mutua assicurazione; società di persone e in accomandita semplice).
Imputazione del reddito agrario Il reddito agrario dei terreni dati in affitto per uso agricolo, concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, a partire dalla data di stipulazione del contratto. Il reddito agrario di terreni condotti in forma associata concorre a determinare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di propria spettanza. Ciascun associato ha l’obbligo di allegare nella propria dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dove vi sono indicate le quote spettanti a ciascuno di essi. In caso di mancata indicazione della ripartizione del terreno o della mancante sottoscrizione anche di un solo associato, il reddito si presume ripartito in parti uguali.
Determinazione del reddito agrario Il reddito agrario si determina applicando le tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.* Le tariffe catastali sono oggetto di revisione disposta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
CASO PRATICO Riportiamo di seguito alcuni elementi che riteniamo utili per comprendere come si calcola il reddito da dichiarare prodotto dagli apicoltori. Il punto di partenza è il reddito agrario che si determina considerando i valori riportati nel certificato catastale del terreno su cui insistono gli alveari. Il valore riportato nel certificato catastale va rivalutato del 70% . Il reddito agrario così rivalutato è il primo elemento per determinare la base imponibile soggetta ad all’imposta. Infatti esso va confrontato con i parametri che stabiliscono la qualità di coltura del terreno. Qualità di coltura del terreno e reddito agrario si rilevano dal certificato catastale. Reddito agrario rivalutato e parametri di allevamento ci permettono di determinare la potenzialità del terreno , cioè il reddito da dichiarare. Nel caso di un apicoltore la cui potenzialità del reddito rientra nel numero delle arnie che insistono sul terreno, gli alveari non producono un reddito di allevamento, ma rientrano nel reddito agrario rivalutato. In questo caso l’apicoltore compilerà solamente il quadro RA (redditi dei terreni) del Modello Unico. Per converso se il numero delle arnie supera il numero di quello potenzialmente consentito dall’applicazione dei parametri fiscali, l’apicoltore provvederà a compilare oltre al Quadro RA, per la parte relativa al reddito agrario, anche il Quadro RD per la parte eccedente la potenzialità del reddito (la parte eccedente costituisce il reddito di allevamento di animali). Gli argomenti fin qui esposti sono validi per tutti gli apicoltori che esercitano la loro attività su terreni di loro proprietà o in affitto o su cui esercitano un diritto reale. Se l’attività apistica viene svolta su terreni altrui senza nessun collegamento giuridico allora il reddito prodotto da questi allevamenti è di natura commerciale e si determina esclusivamente per via contabile.
ESEMPIO Riportiamo le fasce di qualità pubblicate sulla G.U. n° 70 del 25-3-1988 e i parametri per determinare il numero di alveari corrispondenti a 51,65 € di reddito agrario.
FASCE DI QUALITA’
Fasce di qualità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Numero di alveari | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 14,72 | 13,08 | 1.08 |
Ipotizziamo che la qualità del nostro terreno rientri nella fascia 4 della tabella dei parametri (orto irriguo) e che il nostro reddito agrario rivalutato sia di 180,7 6€.
R. A. riportato nel Certificato Catastale € 106.33;
R. A. rivalutato € 180.76 ( 106.33 X 1.70).
La potenzialità fiscale del terreno si determinerà nel seguente modo: X = ( 180,76 x 14,72 ) : 51,65 = 51,5… > Arnie
Il numero delle arnie ottenute ( 51 ) è quello fiscalmente riconosciuto per dichiarare solamente il reddito agrario ( nel Quadro RA si riporterà € 180,76 e non si compilerà nessun altro Quadro). Se il numero delle arnie che insistono sul terreno è più elevato, la parte eccedente costituisce il reddito di allevamento di animali. Se le arnie possedute sono 100, le 49 in più rispetto alla potenzialità fiscale del R.A., determinano un reddito da riportare nel Quadro RD si determina nel seguente modo:
49 x 5,85 = € 286,65 (se l’apicoltore si avvale esclusivamente dell’opera dei propri familiari)
49 x 5,85 x 2 = 573,30 € ( in caso contrario )
N.B: L’importo di € 5,85 è dettato dal decreto del 14 novembre 1997. In questo caso oltre al Quadro RA, si dovrà compilare il quadro RD. ( € 180,76 nel quadro RA; € 286,65 o € 573,30 nel quadro RD).