Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004
Fatti salvi i campi di esclusione previsti dai nuovi regolamenti comunitari, tutte le attività di produzione primaria, trasformazione, commercio, vendita e somministrazione di alimenti e di bevande sono soggette a registrazione o a riconoscimento. Il riconoscimento è previsto, ai sensi del Regolamento 853/04, per tutte le attività di lavorazione e di deposito refrigerato di alimenti di origine animale che, a differenza degli altri alimenti, prevedono requisiti strutturali ed igienico funzionali aggiuntivi o sistemi di controllo più articolati ed approfonditi.
Per il miele, tuttavia, non sono stati previsti requisiti specifici dal Regolamento 853/04.Il 9 febbraio c.a. sono state approvate in Conferenza Stato Regioni le prime indicazioni per l’applicazione dei Regolamenti 852 e 853/04, recepite nella Regione Lazio rispettivamente con le DGR n. 275/06 e DGR n. 326/06.Come già specificato nelle linee guida regionali per l’applicazione del regolamento CE n. 852/04, tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura devono essere considerate produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’Azienda di apicoltura (laboratori di smielatura aziendali).
Le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria, ma comunque non essendo soggette a riconoscimento in quanto non contemplate dal regolamento CE n. 853/04, devono essere registrate ai sensi del Regolamento 852/04 come produzione post-primaria, secondo le indicazioni fornite con la DGR n. 275/06 e successive modifiche ed integrazioni.La produzione del miele si caratterizza per essere un’attività stagionale con variazioni del periodo di produzione subordinate alle condizione climatiche e naturalistiche del territorio. Il ridotto quantitativo di acqua libera e l’alto contenuto in zuccheri rendono il miele alimento stabile con rischi pressoché nulli di alterazioni microbiologiche; inoltre, l’estrazione del miele dai favi e le lavorazioni successive non comportano produzione di rifiuti liquidi e solidi significativi.
Nel Lazio la maggior parte degli operatori di questo settore svolge la propria attività solitamente presso edifici rurali con la vendita in loco di piccoli quantitativi di miele direttamente al consumatore finale o a commercianti locali (stesso Comune o comuni confinanti).Pertanto nella nostra Regione diventa estremamente importante definire delle “regole” capaci di compensare il vuoto normativo derivante dall’esclusione dal campo di applicazione del pacchetto igiene degli apicoltori di cui all’articolo 1, comma 2 lettera c) del Regolamento 852/04, che possono essere individuati fra coloro che possiedono fino a 50 arnie; si sottolinea che tale esclusione dal campo di applicazione non esime l’operatore alimentare, durante la sua attività, dall’adozione delle regole base di igiene e delle buone pratiche apistiche, al fine di ottenere un prodotto sicuro.L’attività di questi piccoli produttori è determinante per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni orticole e frutticole, la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità del patrimonio di flora erbacea ed arbustiva spontanea con conseguente salvaguardia della fauna selvatica che di tali essenze si nutre.Vista la crescente interazione dell’Apicoltura con i settori dell’Agricoltura, dell’Ambiente, del Turismo, dell’Artigianato e del Commercio, per favorire le attività imprenditoriali agricole nelle campagne e per promuovere le attività agrituristiche e la produzione alimentare del miele laziale risulta quanto mai utile incentivare l’attività apistica regionale assicurando, al tempo stesso, al consumatore adeguate garanzie sull’origine del miele e sulle condizioni igienico-sanitarie di produzione.
Indicazioni operative per la registrazioneNella Regione Lazio tutti i possessori di alveari devono essere registrati presso il Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 158/06 specificando se trattasi di allevamento finalizzato alla produzione di miele o di altri prodotti dell’alveare, anche se per autoconsumo.L’attività di smielatura e confezionamento operato dal produttore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) dovrà essere registrata presso il Servizio Veterinario della Asl, ai sensi della presente delibera.Considerata inoltre la stagionalità delle operazioni di smielatura, alla notifica di registrazione (Allegato A/1) dovrà essere allegata una scheda indicante i periodi di utilizzo dei locali di smielatura ed una relazione tecnica.La registrazione non è soggetta a rinnovo, tuttavia, proprio in considerazione della peculiare attività produttiva, ogni anno deve essere rinnovata la dichiarazione indicante i periodi di utilizzo dei locali di smielatura per consentire lo svolgimento della vigilanza.
Requisiti applicabili ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzatiI locali destinati alle operazioni di smielatura, confezionamento e deposito dei prodotti dell’alveare devono essere ben areati ed illuminati, nonché mantenuti puliti in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di insetti e di animali infestanti.Devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale (servizio igienico non necessariamente contiguo al laboratorio).Le superfici di lavoro devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo.Devono essere presenti procedure scritte per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e dei locali.Deve essere disponibile acqua potabile calda e/o fredda.I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
Durante le operazioni di smielatura e di confezionamento non devono essere presenti mobili o altre strutture o materiali non lavabili e disinfettabili.Tutte le attrezzature, mobili ed utensili devono essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia e di manutenzione.Le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura ed al confezionamento del miele (disopercolatori, smielatori, decantatori, ecc.) devono essere in materiale idoneo a venire in contatto con gli alimenti e con caratteristiche tali da permettere una facile pulizia.Nei locali di lavorazione non devono essere presenti detersivi, disinfettanti o altri prodotti che potrebbero comunque alterare o contaminare il miele.Il miele confezionato, i barattoli e gli altri contenitori vuoti ed i melari devono essere depositati in locali facilmente pulibili e mantenuti in buone condizioni igieniche.Il locale utilizzato per la smielatura ed il confezionamento potrà essere adibito anche al deposito del miele confezionato, delle attrezzature e dei melari durante la stagione invernale, nonché all’attività di vendita, purché le attività siano effettuate in tempi diversi ed a conclusione di ogni precedente operazione.Tutte le attività e le operazioni svolte nell’ambito della propria attività di apicoltore, dall’allevamento alla produzione di alimento, dovranno essere descritte dettagliatamente in una procedura che consenta di attuare corrette prassi operative in materia di igiene e la eventuale individuazione di rischi e loro rimozione. Tale procedura dovrà essere presente al momento della registrazione.
Adempimenti dell’apicoltoreFacendo riferimento alla normativa comunitaria vigente e soprattutto ai principi fondamentali su cui si basa la tutela del consumatore, l’apicoltore deve garantire:la protezione dei prodotti o degli alimenti destinati alle api da contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche, da parassiti, animali ed insetti;le misure di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e delle arnie;il controllo delle malattie delle api;la buona salute e la formazione del personale addetto alla manipolazione dei prodotti dell’alveare.
Inoltre:il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi della normativa vigente;deve essere garantita la tracciabilità del prodotto;l’apicoltore deve detenere il registro dei trattamenti medicinali ai sensi del D. Lvo 158/06;l’apicoltore deve consentire al Servizio Veterinario della ASL competente di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari ritenuti opportuni;l’apicoltore deve seguire, a livello della produzione primaria e delle operazioni associate, la procedura da lui descritta (nel suo piano di autocontrollo) che può essere basata su manuali di corretta prassi igienica, ai fini del controllo dei rischi. In altre parole, le procedure descritte dall’apicoltore dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli.
Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio: il controllo della contaminazione dovuta a metalli pesanti e materiale radioattivo; l’uso di acqua …omissis…; l’uso corretto e adeguato di prodotti medicinali veterinari e di alimenti somministrati alle api e loro rintracciabilità; le misure protettive volte a evitare l’introduzione di malattie trasmissibili all’uomo tramite gli alimenti, nonché l’obbligo di informarne le autorità competenti; le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l’alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli insetti ed animali infestanti. Dovranno essere esplicitate le procedure relative alla tenuta delle seguenti registrazioni:misure adottate per il controllo dei pericoli;natura, quantità ed origine degli alimenti somministrati alle api;uso di prodotti fitosanitari, di medicinali veterinari, di biocidi (disinfettanti in genere);insorgenza di malattie infettive e parassitarie;(eventuale) pratica del nomadismo e per quale tipo di fioritura;risultati di campionamenti, analisi e controlli sulle api e sui prodotti dell’alveare;modalità di formazione del lotto in fase di smielatura (ad esempio, per giornata, per tipo di miele, ecc.); registro dei clienti.