VENDITE DIRETTE PRESSO I COMUNI (Art. 4 del decreto legislativo n° 228 del 18 maggio 2001) (legge di orientamento).
L’imprenditore agricolo può vendere al dettaglio, su tutto il territorio, i prodotti aziendali ed extra aziendali nel rispetto del criterio di prevalenza. La precedente autorizzazione comunale ( L. 59 del 1963 ) è stata sostituita da una semplice comunicazione al Comune presso il quale si intende effettuare la vendita diretta. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione da parte del competente Comune l’imprenditore può svolgere attività di vendita diretta. La modulistica standard riportata in seguito è utilizzabile sia per coloro che iniziano ex novo una attività sia per coloro che vogliono integrare la precedente autorizzazione comunale, per vendere prodotti non provenienti dalla propria azienda. Attraverso il ricorso alla strumento dell’autocertificazione le imprese agricole possono comunicare, alle competenti amministrazioni comunali, tutti i dati concernenti la propria attività di vendita. Nel modulo andrà indicato il settore di appartenenza dei prodotti e non la loro elencazione.
Inoltre è consentito optare per una o più delle seguenti forme di esercizio di vendita:
- – in azienda;- in forma itinerante;
- – in locale aperto al pubblico;
- – su area pubblica;
- – commercio elettronico
I modelli di dichiarazione prevedono l’impegno da parte dell’imprenditore agricolo di far presente al Comune il superamento dei limiti indicati al comma 8 dell’articolo 4 D lgs n° 228 del 18 maggio 2001.Articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001
Esercizio dell’attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e’ soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita edelle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4.Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e’ indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione otrasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
6. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gliimprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività . Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui aldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’ anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano ledisposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.