IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Finalità)
Norme di attuazione
1. La presente legge riconosce l’apicoltura come attivita’ diinteresse nazionale utile per la conservazione dell’ambientenaturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed e’finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversita’di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardiadella razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) edelle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita’ della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ART. 2.
(Definizioni)
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, e’ considerata a tutti gli effetti attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l’arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu’ spostamenti dell’apiario
nel corso dell’anno.
4. L’uso della denominazione “apicoltura” e’ riservato
esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attivita’ di cui al comma 1.
Nota all’art. 2:
Si riporta il testo vigente dell’art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). – E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita’: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita’ connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita’, esercitatedal medesimo imprenditore agricolo, dirette allamanipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggettoprodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione delfondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ leattivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediantel’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorsedell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricolaesercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione delterritorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero diricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge.».
ART. 3.
(Apicoltore e imprenditore apistico).
1. E’ apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E’ imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai
sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
3. E’ apicoltore professionista chiunque esercita l’attivita’ di cui al comma 2 a titolo principale.
Nota all’art. 3:
– Per il testo dell’art. 2135 del codice civile si veda la nota all’art. 2.
ART. 4.
(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci).
1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.
ART. 5.
(Documento programmatico per il settore apistico).
1. Per la difesa dell’ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita’ per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilita’ ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001; c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche’ del miele prodotto
secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d’intesa con le organizzazioni apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura; h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati; i) incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversita’;
n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell’alveare;
o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;
p) incentivazione dell’insediamento e della permanenza dei giovani
nel settore apistico;
q) previsione di indennita’ compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell’ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell’Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell’impiego di api regine italiane con provenienza da
centri di selezione genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all’adozione del documento di cui al comma
1. previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e puo’ essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l’insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.
Note all’art. 5:
– Il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, e’ pubblicato nella G.U.C.E. 1° luglio 1997, n. L 173.
– La legge 23 dicembre 1999, n. 499, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305, reca: «Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale».
– Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Art. 18 (Promozione dei processi di tracciabilita). – 1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed il Ministro della sanita’, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalita’ per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilita’ degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri: a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilita’ anche attraverso accordi di filiera;
b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilita’, promuovendone la diffusione;
c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilita’.
2. Le amministrazioni competenti, ai fini dell’accesso degli esercenti attivita’ agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall’ordinamento nazionale, assicurano priorita’ alle imprese che assicurano la tracciabilita’, certificata ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento.». – La direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del
20 dicembre 2001, concernente il miele, e’ pubblicata nella
G.UC.E. 12 gennaio 2002, n. L 10. – Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e’ pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. – Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificita’ dei prodotti agricoli ed alimentari, e’ pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208.
– Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e’ pubblicatonella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198.
ART. 6.
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell’inizio
dell’attivita).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e’ fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu’ o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l’attivita’ nelle forme di cui all’articolo 3 e’ tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori all’obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
ART. 7.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 3 che impostano abitualmente l’attivita’ produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprieta’ o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalita’ produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.
Nota all’art. 7:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n. 142, S.O., reca il regolamento di poliziaveterinaria.
ART. 8.
(Distanze minime per gli apiari).
1. Dopo l’articolo 896 del codice civile, e’ inserito il seguente:
“ART. 896-bis. – (Distanze minime per gli apiari). – Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprieta’ pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e’ obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuita’, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione”.
Nota all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’articolo 896 del codice civile.
«896. (Recensione di rami protesi e di radici.) Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo’ in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo’ egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero’ in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.»
ART. 9.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L’attivita’ di impollinazione e’ riconosciuta, a tutti gli effetti, attivita’ agricola per connessione, ai sensi dell’articolo 2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l’attivita’ di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attivita’, applicando all’ammontare dei ricavi
conseguiti dalla medesima attivita’ il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facolta’ di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l’opzione
e’ esercitata con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
4. Sono consentiti agli apicoltori l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l’alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunita’ europee.
Note all’art. 9:
– Per il testo dell’art. 2135 del codice civile si veda la nota all’art.2.
– Si riporta il testo dell’art. 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344:
«Art. 73 (Soggetti passivi). – 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:
a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;
d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.». – Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, reca norme per ilriordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette. ART. 10. (Sanzioni).
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.
Note all’art. 10:
– Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., reca: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
– Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
ART. 11.
(Copertura finanziaria).
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all’art. 11:
– Si riporta il testo dell’art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in materia di bilancio»:
«3. La legge finanziaria non puo’ contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazionicontabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce, nonche’ le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e’ rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
j) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu’ di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche’ per il rifinanziamento,qualora la legge lo preveda, per uno o piu’ degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall’art.11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell’art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo delpersonale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’art. 11-ter,
comma 7.».
ART. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castellia