IVA (Art.35 del D.P.R..633/72)Gli apicoltori abituali che intendono collocare parte o tutta la loro produzione sul mercato hanno l’obbligo di dichiarare l’inizio della attività di vendita, entro 30 giorni all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’attività di apicoltore rientra nel campo dell’applicazione dell’IVA (art.35 D.P.R. 633/72). Il modulo di dichiarazione di inizio attività è reperibile presso tutti gli Uffici delle Entrate. Il modello, correttamente compilato, va consegnato all’Ufficio delle Entrate della circoscrizione o del comune di appartenenza. L’inizio dell’attività si concretizza per noi e per l’amministrazione finanziaria nell’attribuzione di un numero, composto da undici cifre, chiamato Partita IVA. Il numero di partita IVA dovrà essere riportato su tutti i documenti inerenti l’attività di apicoltore: fatture emesse, dichiarazioni IVA, richiesta di autorizzazione , contributi, finanziamenti … . Non sono obbligati ad aprire la Partita Iva coloro che producono per l’autoconsumo o per esigenze familiari.
Gli apicoltori possono utilizzare tre regimi di determinazione dell’imposta:
- il regime speciale di esonero;
- il regime speciale semplificato;
- il regime speciale ordinario.
REGIME SPECIALE DI ESONERO Questo regime esonera da tutti gli obblighi contabili gli apicoltori che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari:
- non superiore a € 2.582,28 oppure a € 7.746,85 per coloro che esercitano l’apicoltura esclusivamente in Comuni montani individuati dalle rispettive Regioni o province;
- composto da almeno due terzi da prodotti compresi nella Tab. A.
Chi è in possesso dei requisiti sopra indicati, non ha i seguenti obblighi:
- fatturazione;
- tenuta registri IVA;
- liquidazione e Dichiarazione IVA.
Gli adempimenti dovuti sono solamente:
A) conservare ( 5 anni) e numerare le fatture d’acquisto;
B) conservare le autofatture emesse dai clienti.
In caso di superamento del limite del volume d’affari di € 2.582,28 ( o L.7.746,85) il regime speciale di esonero cessa a partire dall’anno successivo.L’apicoltore che lo ritiene opportuno può rinunciare all’applicazione del regime speciale di esonero. Tale rinuncia vincola l’apicoltore per almeno tre anni.
REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO Sono ammessi a questo regime gli apicoltori con un volume di affari nell’anno precedente :
– superiore a € 2.582,28 (€ 7.746,85) e fino € 20.658,28;
– composto da almeno due terzi (2/3) da prodotti compresi nella Tab. A
Adempimenti previsti per questo regime:
1. emissione delle fatture per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti di imposta che operano attività d’impresa; trascrizione nel registro dei corrispettivi ( entro il giorno non festivo successivo) delle operazioni compiute con privati che non richiedono la fattura.
2. numerazione e conservazione delle fatture emesse e ricevute;
3. annotazione riepilogativa totale, distinta per aliquote, dell’ammontare imponibile e imposta relativi alle fatture emesse. L’annotazione si deve effettuare entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale in un apposito registro numerato, o se tenuto nel registro dei corrispettivi;
4. annotazione riepilogativa, distinta per aliquote, delle fatture d’acquisto effettuate nell’anno solare. E’ facoltativa l’utilizzazione di un apposito registro per le fatture d’acquisto;
5. liquidazione dell’ Imposta (IVA);
6. presentazione della dichiarazione annuale IVA.
REGIME SPECIALE ORDINARIO Deve essere applicato dagli apicoltori :
– con un volume di affari, nell’anno precedente, superiore a € 20.658,28;
– che hanno rinunciato al regime semplificato;
– che hanno rinunciato al regime di esonero;
– con un volume di affari, nell’anno precedente, inferiore a € 20.658,28, ma costituito da più di un terzo da operazioni diverse da cessioni di prodotti agricoli.
Adempimenti previsti per questo regime:
1. tenuta dei registri IVA per le fatture emesse e per quelle relative agli acquisti;
2. registro dei corrispettivi;
3. liquidazione periodica. L’eventuale importo da versare all’erario si determina applicando una percentuale di compensazione (inferiore o uguale a quella tipica del prodotto) sull’ammontare dei corrispettivi.
ESEMPIO per il miele l’aliquota propria è del 10% mentre quella di compensazione è del 9%. L’importo da versare nelle casse dello Stato, nel caso si sia registrato un ammontare di corrispettivi di € 10.000,00, verrà determinato nel seguente modo: Imponibile : € 10.000 IVA a debito ( 10% imponibile) € 1.000 Compensazione ( 9% imponibile) € 900 Importo da versare = 1000 meno 900 = € 10098 L’articolo 34 del DPR n° 600 del 26 ottobre 1972 prevede per le cessioni di prodotti agricoli riportati nella prima parte della tabella A) (riportata in seguito) la detrazione forfetizzata dell’IVA sulle vendite. L’ammontare da versare all’erario si determina applicando all’importo dell’imposta sulle cessioni la percentuale di compensazione stabilita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il MIPAF. Le percentuali di compensazione vengono stabilite per gruppi di prodotti.
APICOLTORI A REGIME CONTABILE NORMALE Gli apicoltori che optano per questo regime hanno l’obbligo di effettuare le registrazioni delle vendite e degli acquisti nei rispettivi registri preventivamente numerati (dal primo gennaio 2002 non vi è più l’obbligo della vidimazione e bollatura dei registri IVA) . Debbono liquidare e versare mensilmente l’IVA (si può optare per le liquidazioni e i versamenti trimestrali) e presentare la dichiarazione IVA sul modello normale. L’importo viene determinato sottraendo all’IVA incassata all’IVA versata
Riportiamo le aliquote ordinarie e le relative aliquote di compensazione dei prodotti ottenibili dagli apicoltori:
N.B. Nel caso l’aliquota di compensazione è pari a zero l’imposta incassata va versata per intero; nel caso ad esempio della pappa reale il 20% dell’imposta va versata per l’intero all’erario senza poter recuperare nulla.