Reintrodotto l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
La nuova norma, Decreto legislativo n.145 del 15 settembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.235 del 7 ottobre 2017, entrerà in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
NdR
La disposizione non si applica al miele d’importazione, prodotto o commercializzato in altro stato membro, in Turchia o in un Paese dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio).
Dunque, il miele italiano continuerà a subire la concorrenza sleale di alcuni brand che hanno la sede legale in Italia ma si fanno confezionare il prodotto all’estero.
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