Tornati dalle vacanze ci ritroviamo con una sorpresa da parte del legislatore: approvata a fine luglio e pubblicata il 10 agosto sulla Gazzetta Ufficiale, la LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 affronta anche alcuni dei problemi connessi all’apicoltura. L’articolo 34, tra alcune precisazioni riguardanti l’acquisto collettivo di presidi sanitari e indicazioni di dubbio buon senso per la reintroduzione di alveari nelle zone colpite da A. tumida, prova, con il comma 2, a integrare il “Decreto Anagrafe Apistica” con un quadro sanzionatorio e la specificazione di alcuni obblighi:
Art. 34. Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici
1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all’ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l’obbligo di ricetta veterinaria.
2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l’immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.
Mentre viene ribadito l’obbligo per tutti gli apicoltori di iscrivere i propri alveari nella BDA, risulta poco chiaro cosa si intende per “comunicazione di variazione”, visto che il Manuale Operativo dell’Anagrafe Apistica Nazionale parla soltanto di “aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all’annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA («conferma dati annualità precedente»)”.
In attesa di ulteriori chiarimenti ricordiamo che il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 prevede all’articolo 1 comma 3 la possibilità di sanare entro venti giorni dalla diffida la propria posizione in caso di violazioni di lieve entità, come potrebbe essere per l’appunto la mancata denuncia o l’aggiornamento dei propri dati in BDA, evitando così di incorrere in sanzioni pecuniarie:
3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali e’ prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti già’ posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e’ esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 8-bis della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.